Interpretazione autentica legge regionale

Proposta di legge n. 64/8^

INTERPRETAZIONE AUTENTICA LEGGE REGIONALE N. 12/2005

RELAZIONE

L'art. 1 della legge regionale n. 12 del 2005 così recita:
"le nomine degli organi di vertice e dei componenti o dei rappresentanti della Regione nei consigli di amministrazione o negli organi equiparati degli enti pubblici, degli enti pubblici economici, delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili dei consorzi, delle società controllate o partecipate, delle agenzie, degli ambiti territoriali ottimali, delle fondazioni e di ogni altro soggetto od organismo, comunque denominato, individuale o collegiale, di diritto pubblico o privato, appartenente o meno alla struttura amministrativa della Regione ed a qualsiasi livello, nonché dei componenti di comitati, commissioni, gruppi di lavoro ed organismi regionali od interregionali, conferite, rinnovate o comunque rese operative, anche di intesa o di concerto con altre autorità o previa selezione, o comunque resi operativi dagli organi di indirizzo politico regionale, nonché dal capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale e dai dirigenti dei dipartimenti, nei nove mesi antecedenti la data delle elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico della Regione e successivamente rispetto a tale data, fino all'insediamento di questi ultimi, decadono alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale ed i conseguenti rapporti di natura patrimoniale sono risolti di diritto" (comma 1);
"le disposizioni che precedono si applicano, in via transitoria, alle nomine conferite, rinnovate o comunque rese operative nei nove mesi antecedenti il 3 aprile 2005 o successivamente, fino all'insediamento dei nuovi organi di indirizzo politico della Regione, da parte delle autorità indicate al primo comma, con conseguente risoluzione di diritto dei relativi rapporti di natura patrimoniale" (comma 4).

E' sorto dubbio se la descritta normativa - che ha introdotto nell'ordinamento regionale il principio dello spoil system di fine consiliatura
- trovi applicazione anche nei confronti dei componenti dei collegi sindacali e dei collegi dei revisori dei conti degli enti ivi indicati.
La risposta, senza dubbio positiva, deve essere normativamente sancita, per ragioni di certezza giuridica.

Militano nel senso indicato:

- sia il fatto che trattasi di "organo di vertice" dell'ente con funzioni di controllo, la cui collocazione in posizione indipendente rispetto a quella degli organi di gestione;

- sia il fatto che la relativa nozione rientra comunque in quella, amplissima, di "ogni altro soggetto od organismo, comunque denominato, individuale o collegiale, di diritto pubblico o privato, appartenente o meno alla struttura amministrativa della Regione ed a qualsiasi livello".

Quanto all'equipollenza con gli organi di vertice, va evidenziato che l'ordinamento regionale prescrive, di regola, sia per gli amministratori, sia per ì sindaci-revisori, un identico meccanismo di nomina, che, a seconda delle rispettive competenze, consiste in: decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore al ramo; deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale; deliberazione assembleare.

Inoltre, ad entrambi gli organi (di amministrazione e di controllo) si applica la procedura di cui all'art. 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39, menzionata dal comma 7 della legge n. 12 del 2005 (cfr. art. 1 L.R. n. 39).
Per i sindaci e gli amministratori delle società valgono, poi, identiche regole dettate dagli art. 2458 e 2459 c.c.

Del resto, quanto sopra esposto trova conforto nel parere del Consiglio di Stato, commissione speciale per il pubblico impiego, 27 febbraio 2003, n. 514, che ha ritenuto operante il principio dello spoil system (introdotto, nell'ordinamento nazionale, dall'art. 6 della stessa legge 15 luglio 2002, n. 145 e riguardante "le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli d'amministrazione delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati") anche nei confronti delle nomine di amministratori e sindaci di società, nel rispetto degli art. 2458 e 2459 c.c. e, dunque, di regola, senza alcun potere d'influenza da parte dell'assemblea, dovendo questa solo prendere atto dell'intervenuta revoca, salvo il rispetto delle diverse norme procedimentali contenute nelle leggi speciali o negli statuti societari.

Inoltre, per l'applicabilità dell'art. 6 della legge 15 luglio 2002, n. 145 ai revisori dei conti è orientato anche il Ministero per le attività produttive (cfr. T.A.R. Veneto, sez. I, 26 giugno 2003, n. 3445, che ha annullato la revoca del presidente di un collegio dei revisori, per difetto di motivazione e non per carenza del relativo potere).

Va infine riferito che, già nella passata consiliatura, sono state approvate norme di decadenza automatica dalla carica di collegi sindacali (vds. art. 16, ultimo periodo, L.R. n. 11 del 2002).
 
ARTICOLATO

1. L'art. 1 della legge regionale n. 12 del 2005 s'interpreta nel senso che, tra le nomine "degli organi di vertice" e le nomine di "ogni altro soggetto od organismo, comunque denominato, individuale o collegiale, di diritto pubblico o privato, appartenente o meno alla struttura amministrativa della Regione ed a qualsiasi livello" ivi richiamate, sono comprese anche quelle relative ai collegi sindacali ed ai collegi dei revisori dei conti degli enti indicati nel comma 1 dell'articolo medesimo.

2. Il comma 1 dello stesso articolo s'interpreta nel senso che gli "organi di indirizzo politico della Regione" coincidono con gli organi della Regione di cui all'articolo 14 dello Statuto.

3. L'interpretazione autentica si fonda sulle ragioni indicate nella relazione descrittiva al progetto di legge.
Le disposizioni di cui ai comma 2 e 4 si interpretano nel senso che

a) le nomine negli enti ed organismi ivi indicati presuppongono l'affidabilità del nominato ad operare conformemente agli indirizzi espressi dalla nuova compagine di governo della Regione e di orientare in tal senso l'azione dell'ente od organismo nel quale questi è chiamato ad operare;

b) per le nomine intercorse nei periodo temporali ivi indicati, le quali prevedano un termine di scadenza ultroneo rispetto alla data di proclamazione del nuovo Presidente della Giunta Regionale, il verificarsi di quest'ultimo evento produce effetto di revoca per giusta causa degli atti medesimi, anche ai sensi degli artt. 2449 e 2450 del codice civile.

 

 

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