Autorizzazione nuove strutture per grande distribuzione

INTERROGAZIONE n. 53 del 24/02/2006

Sull'art.29 - comma 2 della legge regionale n.1 del 2006.

D. NACCARI CARLIZZI . Al Presidente della Giunta regionale e all’assessore al bilancio
 
Premesso che:
 
il sottoscritto ripropone i suoi precedenti assunti critici relativi all'iter di approvazione della legge finanziaria per l'anno 2006;

è accaduto, come è noto, che la Seconda Commissione non ha potuto esprimere il parere e votare il bilancio anzidetto per assoluta mancanza di tempo. Senza considerare che il cd "bilancio tecnico" è stato emendato da un "maxiemendamento", trasmesso dalla Giunta e formalmente presentato insieme al Vicepresidente, che era carente di ogni e qualsivoglia relazione politica e tecnica;

questo modus operandi che ha estromesso la Seconda Commissione, e tutto il Consiglio regionale, da ogni seria valutazione era stato accettato in via eccezionale per responsabilità politica. Dopo una prima rilettura e considerato che il collegato normativo ordinamentale ha previsto, come nella prassi non virtuosa, alcune norme "extrafinanziarie" si evidenziano previsioni da rivedere e riconsiderare;

accade per esempio che da più parti, incluso il puntuale intervento dell'onorevole Tallini, si sollevino dubbi sulla portata dell'art. 29 comma 2 della LR 1/2006;

pare che detta norma, celandosi dietro nobili finalità, abbia scientemente autorizzato nuovi centri commerciali, in violazione delle procedure previste dalla legge 114/98 e dalla legge regionale 17/99, le quali demandano a precisi criteri di indagine conoscitiva e programmazione ogni intervento relativo alle medie e grandi strutture commerciali sul territorio regionale
 
 
Per sapere:
 
1. se risponde al vero che l'art. 29 comma 2 della LR 1/2006, sotto la motivazione di un recupero delle aree degradate e da convertire, abbia autorizzato nuove strutture per la grande distribuzione;

2. se esistono già richieste autorizzatorie per insediamenti ai sensi della citata legge regionale 1/2006 e se corrisponde al vero che queste siano state presentate da un solo soggetto;

3. se si ritiene che questa tempestività rappresenti una coincidenza anomala da approfondire;

4. se non si ritenga di intervenire ai lavori della Seconda Commissione per determinazioni inerenti alcuni aspetti, ivi incluso quello per cui si interroga, della legge regionale 1/2006.
 
 
24/02/2006

 

 

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