Fondo di solidarietà
MOZIONE n. 6 del 14/09/2005
Redazione
Sulla istituzione nel bilancio regionale 2006 di un fondo in aggiunta al Fondo di solidarietà previsto dal D.L.gs 122/2005 in favore degli acquirenti di beni immobili
D. NACCARI CARLIZZI. Il Consiglio Regionale,
Premesso che:
la grave situazione in cui versano le famiglie coinvolte in numerosi casi di acquisto della prima casa, di società immobiliari, imprese di costruzioni e cooperative edili a cui sono stati affidati;
preso atto che il fenomeno dei fallimenti immobiliari risulta, ormai, di grandi dimensioni e che, pertanto, gli effetti che produce sono devastanti sul piano sociale per le persone che li subiscono e rilevanti sul piano economico per lo sperpero dei risparmi investiti dalle famiglie nell'acquisto della prima casa;
tenuto conto che i dati raccolti dalle Associazioni dei consumatori, con il supporto dell'Istat, hanno fatto emergere l'esistenza di migliaia di famiglie italiane coinvolte in fallimenti immobiliari;
vista la legge 210/04 che disciplina le norme a tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire;
constatato che il successivo D.Lgs 122/05 prevede termini di efficacia subordinati alla adozione di successivi Decreti ministeriali e che nelle more non fornisce adeguata tutela alle famiglie che hanno affidato i loro risparmi a società e cooperative edilizie che in caso di fallimento del costruttore hanno di fatto perduto i soldi versati e la casa acquistata;
vista la natura di emergenza sociale che tale situazione determina e che in altre regioni sono stati assunti provvedimenti che prevedono interventi straordinari a favore delle famiglie coinvolte nei fallimenti di cui trattasi;
Impegna la Giunta regionale:
Per sapere:
ad adottare ogni utile strumento al fine di estendere l'operatività del Fondo di solidarietà anche a quelle categorie di soggetti esclusi dal D.L,gs 122/05, art. 12 comma 2 e 3;
ad istituire nel prossimo bilancio regionale 2006 un fondo in aggiunta al fondo di solidarietà previsto dal D.Lgs 122/05 in favore degli acquirenti di beni immobili affinché l’indennizzo previsto ed erogato ai singoli beneficiari sia pari all’80 per cento degli importi pagati ed anticipati.
14/09/2005
Articolo precedente | Articolo successivo