Direttive Regionali in materia di commercio

Proposta di legge 99

RELAZIONE

A sei anni dall'approvazione della vigente legge regionale in materia di commercio in sede fissa (legge 11 giugno 1999, n. 17), e a sette dal varo della riforma statale del commercio (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), è tempo di provvedere ad una rimodulazione delle regole regionali di settore, mettendo a profitto le nuove competenze in materia spettanti alla Regione per effetto della riforma del Titolo V della Costituzione.
Non è più logico, né utile, immaginare una moderna distribuzione quale risultante dal mero rapporto "domanda-offerta" e dall'equilibrio tra grandi strutture di vendita ed esercizi del commercio tradizionale.

Ciò che si richiede ad una legislazione del commercio "matura" è l'elaborazione di politiche attive, che, di là dalla mera considerazione delle superfici esistenti e di quelle da determinare quali "obiettivi di presenza e sviluppo", sappia vedere oltre, immaginando e cogliendo le reali esigenze del territorio, risanando i centri storici e le periferie degradate, riscoprendo e sostenendo le "botteghe storiche", agevolando - anche fisicamente - l'accesso agli acquisti da parte degli anziani e delle fasce deboli della popolazione, facilitando e promuovendo le iniziative di apertura di centri commerciali costituiti dai titolari di piccoli esercizi già in attività, la cui esistenza è messa a rischio da più evolute realtà distributive, ma anche correlando le scelte di politica urbanistica con la programmazione commerciale e valutando l'impatto delle potenziali nuove iniziative sugli indici occupazionali (spesso il rapporto tra i nuovi posti di lavoro creati dall'apertura di una grande struttura di vendita e quelli perduti a seguito della prevedibile chiusura di negozi tradizionali è negativo, senza che ciò sia giustificato da reali esigenze).

Qualsiasi scelta non può comunque prescindere da una approfondita conoscenza della situazione in cui versa il commercio - in tutte le sue sfaccettature - in Calabria, senza dimenticarne i necessari collegamenti con l'ambiente e lo sviluppo turistico ed i naturali legami con l'industria e l'artigianato locale.

Inoltre, i prodotti calabresi e lo stesso "prodotto Calabria" non possono prescindere dalla necessaria promozione. Ma, al tempo stesso, considerato il successo di alcuni prodotti agroalimentari regionali sul territorio nazionale e all'estero, il territorio non può farsi cogliere impreparato rispetto alle richieste dei turisti, i quali si auspica scelgano le mete "nostrane" non esclusivamente per godere delle bellezze naturali, ma anche per apprezzare i prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato locale, che costituiscono, oltre che uno speciale ricordo del viaggio per chi va via (e si spera ritorni), un biglietto da visita per futuri visitatori: e, dunque, l'offerta dei prodotti locali nel contesto naturale da cui provengono non può essere lasciata al caso, ma va prevista meticolosamente, mediante criteri che individuino ed incentivino la presenza del commercio di tali prodotti all'interno delle attività commerciali esistenti, sia di tipo tradizionale che in forma organizzata (medio/grandi strutture di vendita, centri commerciali).

Infine, quale presupposto necessario per la condivisione di ogni decisione inerente il commercio, va considerata determinante l'acquisizione del punto di vista e, preferibilmente, del consenso delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate, attraverso un'adeguata fase di concertazione.

Venendo ai particolari contenuti della proposta di legge, l'articolo unico interviene a modifica della legge n. 17/99, ed in particolare:
sull'art. 1, comma 1, per evidenziare che spetta alla Regione la potestà legislativa esclusiva in materia di commercio;

sull'art. 1, comma 3, al fine: di stabilire uno stretto collegamento tra la proposta di aggiornamento degli indirizzi e criteri di programmazione commerciale e la pianificazione urbanistica, in primis i piani territoriali di coordinamento provinciale; di prevedere un supporto tecnico alla programmazione "trasparente" ed oggettivo, costituito dagli studi appositamente condotti sulla consistenza, adeguatezza e qualità della rete distributiva da enti universitari di ricerca, avvalendosi dei Centri di Assistenza Tecnica di cui all'art. 21 della legge regionale;

sull'art. 2, comma 1, lett. a), per sopprimere i riferimenti alla gradualità del passaggio al nuovo assetto normativo, considerata la distanza nel tempo dall'entrata in vigore della riforma;

sull'art. 2, comma 1, aggiungendo le lettere d) ed e), rispettivamente al fine di inserire, tra le finalità della legge, la tutela delle microimprese commerciali e delle botteghe storiche e di garantire la presenza di esercizi di vicinato appartenenti al settore alimentare nelle zone dei Comuni in cui sia da "rafforzare" il servizio di prossimità, a vantaggio degli anziani e delle fasce deboli della popolazione;

sull'art. 5, aggiungendo una lettera A), allo scopo di istituire un nuovo titolo di priorità nel rilascio di autorizzazioni per medie o grandi strutture di vendita, consistente nella realizzazione di centri commerciali mediante il trasferimento in un unico immobile commerciale di una media struttura ed esercizi di vicinato, tutti attivi da almeno tre anni, che coprano almeno il 70% della superficie di vendita complessiva, assicurando la presenza nel centro commerciale di almeno un esercizio che commercializzi prodotti locali a marchio DOP o IGP o iscritti nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali;

sull'art. 6, comma 1, limitando da un punto di vista dimensionale l'automatismo che consente l'apertura di una media struttura mediante concentrazione o accorpamento di esercizi di vicinato già autorizzati ai sensi della legge n. 426/71: saranno consentite nuove aperture esclusivamente nel limite di 600 mq di superficie di vendita, allo scopo di evitare l'impatto sul territorio di iniziative che potrebbero avere effetti deleteri per l'assetto viario e la rete distributiva esistente;

sull'art. 6, comma 5, per prevedere la definizione di centro commerciale, consentendone l'apertura solo in presenza di un determinato numero di esercizi interni, che vedano la presenza di almeno uno in cui si effettui la vendita di prodotti locali a marchio DOP o IGP o iscritti nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali;

sull'art. 6, aggiungendo un comma 6, per vietare l'apertura all'interno di un'unica unità immobiliare, avente il medesimo numero civico, di più esercizi commerciali, eccezion fatta per i centri commerciali, al fine di impedire il surrettizio aggiramento dei limiti di presenza delle medie e grandi strutture di vendita;

- sull'art. 7, comma 7, a fini di trasparenza e compiutezza delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita, stabilendo, rispettivamente, il principio che le riunioni della Conferenza di servizi siano tenute in pubblica seduta e l'obbligo di farvi partecipare i rappresentanti del Comuni confinanti con quello in cui si propone l'insediamento di una nuova grande struttura di vendita, nonché, qualora il bacino di utenza riguardi anche il territorio di altra Regione, i rappresentanti della Regione interessata; in ambedue i casi detti rappresentanti esprimerebbero pareri comunque non vincolanti;

sull'art. 9, comma 4, allo scopo di prevedere che, qualora non sia possibile reperire aree a parcheggio per gli esercizi di vicinato, il Comune consenta la conversione dell'obbligo di possedere specifici standard con l'onere di versare determinate somme;

sull'art. 11, inserendo un comma 2-bis, per sospendere il rilascio di autorizzazioni per le medie strutture di vendita, fatta eccezione per i casi di atto dovuto per concentrazione o accorpamento di preesistenti esercizi, in caso di mancata approvazione del piano comunale di programmazione ed in assenza di strumenti sostitutivi regionali;

sull'art. 11, comma 3, per sopprimere la limitazione ai soli 180 giorni dall'approvazione della legge regionale n. 17/99 della facoltà per i Comuni di inibire o sospendere gli effetti della comunicazione all'apertura di esercizi di vicinato; ciò perché si ritiene necessario consentire sine die l'utilizzo di tale facoltà per i Comuni quando ciò sia opportuno per l'esistenza di aree non idonee all'insediamento commerciale per particolari vincoli o limiti previsti nella regolamentazione locale o a causa di esigenze di tutela di specifiche aree. Resterebbe la limitazione nel tempo (massimo due anni, salvo proroga per una sola volta) per la sospensione o inibizione dovuta all'esecuzione di programmi di valorizzazione e qualificazione della rete commerciale;

aggiungendo un art. 11-bis, dedicato ai parchi commerciali, e cioè a quelle particolari tipologie di strutture tali da comportare, mediante l'aggregazione di almeno tre esercizi situati in uno spazio unitario ed omogeneo, ancorchè attraversato da strade e piazze, l'aggiramento surrettizio degli obiettivi di presenza delle grandi strutture di vendita; in questo caso il rilascio di autorizzazione per esercizi facenti parte del "parco" sarebbe da valutare attingendo dagli obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita, con le relative procedure;

sull'art. 12, comma 5, lett. c), prevedendo l'attivazione di politiche di sostegno per i "centri commerciali naturali", appositamente definiti;
aggiungendo un art. 17-bis, che vieta l'effettuazione delle vendite promozionali dei generi di abbigliamento nei periodi immediatamente precedenti le vendite di fine stagione, allo scopo di evitare l'indebita anticipazione dei periodi di "saldo",

- sull'art. 18, comma 9, per specificare quali siano le modalità di indicazione dei prezzi nel caso delle vendite di fine stagione, a tutela del consumatore;

sull'art. 18, aggiungendo un comma 10 dedicato agli "outlet", particolare forma distributiva in rapida espansione, al fine dì definirne le caratteristiche e regolamentare la pubblicizzazione dei prezzi, in modo da impedire che possano determinarsi, a detrimento dei consumatori, fenomeni di pubblicità ingannevole;

sull'art. 21, comma 1, per ridefinire i criteri per la costituzione dei Centri di Assistenza Tecnica, consentendone l'istituzione alle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, anche insieme ad altri soggetti interessati, nonché per rafforzarne la
funzione, già prevista dal D. Lgs. n. 114/98, di supporto alle amministrazioni pubbliche nel rapporto con le imprese, prevedendo una priorità a vantaggio dei CAT nei casi di avvalimento esterno da parte delle amministrazioni per servizi di consulenza ed assistenza nel settore del commercio;

- sull'art. 21, comma 2, aggiungendo una lettera c-bis), che demanda ad un regolamento regionale la funzione di indicare i criteri e le modalità di incentivazione finanziaria dei CAT.
 
Articolo unico

1. All'art. 1, comma 1, sopprimere le parole «in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114» ed inserire le parole « nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di commercio».

2. All'art. 1, comma 2, sopprimere le parole «che forma oggetto del D.Lgs. n. 114 del 1998».

3. All'art. 1, comma 3, dopo le parole « fase di programmazione precedente», inserire il seguente periodo:

«La proposta deve trovare riscontro nei vigenti criteri ed obiettivi regionali di pianificazione territoriale nel settore commerciale nonché nelle previsioni dei piani territoriali di coordinamento provinciale in essere, e deve fare riferimento a studi circostanziati, effettuati preferibilmente da enti universitari di ricerca o avvalendosi dei Centri di assistenza tecnica di cui all'art. 21, relativi al reale grado di soddisfazione della domanda, da parte della popolazione, di beni e servizi, al raggiungimento o meno degli obiettivi di presenza e sviluppo per le medie e grandi strutture di vendita previsti nella fase di programmazione immediatamente precedente, all'efficienza della rete distributiva esistente».

4. All'art. 2, comma 1, sopprimere la lettera a); conseguentemente, le lettere successive vengono corrispondentemente risistemate.

5. All'art. 2, comma 1, aggiungere le seguenti lettere:

«d) la tutela e la salvaguardia delle microimprese commerciali, così come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, in attività da almeno 10 anni, nonché delle "botteghe storiche", in attività da almeno 30 anni, attraverso interventi di sostegno finanziario ed agevolazioni tributarie;

e) la garanzia della presenza di esercizi di vicinato appartenenti al settore alimentare nei centri urbani e nelle periferie in cui l'indice di presenza di detti esercizi sia inferiore alla media comunale, al fine di assicurare il servizio di prossi_mi_tà a tutela degli anziani e delle fasce deboli della popolazione».

6. All'art. 5, comma 1, dopo le parole « che prevedono», aggiungere la seguente lettera:

A) La realizzazione di centri commerciali all'interno dei quali sia trasferita una media struttura di vendita in attività da almeno tre anni, nonché tanti esercizi di vicinato, tutti in attività da almeno tre anni, la -cui superficie di vendita, ottenuta sommando le rispettive superfici di vendita effettive, costituisca almeno il 70% della superficie complessiva del centro commerciale, a condizione che sia assicurata la presenza di almeno un esercizio di vendita al dettaglio di prodotti locali, dei quali almeno il 20% devono essere ricompresi fra quelli cui sia stata riconosciuta la DOP o IGP ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92 o inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2000 e successive modificazioni».

7. All'art. 5, comma 1, prima delle parole «la concentrazione di due o più preesistenti medie o grandi strutture», inserire «B».

8. All'art. 5, comma 2, sopprimere le parole « di cui all'art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 114 del 1998» e sostituirle con le parole « istituiti appositamente dalla Regione».

9. All'art. 5, comma 3, sopprimere le parole «in conformità con quanto disposto all'art. 10 del D.Lgs. n. 114 del 1998».

10. Sopprimere l'art. 5, comma 4.

11. All'art. 6, comma 1, dopo le parole «media struttura di vendita», aggiungere le parole «avente superficie di vendita non superiore a 600 mq».

12. All'art. 6, comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo:
Un centro commerciale deve essere costituito da una media o grande struttura di vendita ed almeno sei esercizi di vicinato, di cui almeno uno di vendita al dettaglio di prodotti locali cui sia stata riconosciuta la DOP o IGP ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92 o che siano inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2000 e successive modificazioni, e può prevedere la presenza di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali e di servizi».

13. All'art. 6, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

6. All'interno di un'unica unità immobiliare, contrassegnata dal medesimo numero civico, non possono essere attivati, fatta eccezione per il caso dei centri commerciali, più esercizi commerciali».

14. All'art. 7, comma 7, sostituire il terzo periodo con il seguente:
Alle riunioni della Conferenza, svolte in seduta pubblica, partecipano, a titolo consultivo le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del Commercio e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché i rappresentanti dei Comuni contermini. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra Regione confinante, la Conferenza di, servizi richiede alla stessa parere non vincolante».

15. All'art. 8, nel primo e nel secondo comma, sostituire la parola «titolarità» con la parola «proprietà».

16. All'art. 9, comma 4, dopo le parole «dal Comune», aggiungere le parole «ovvero monetizzate, secondo regole specificate con apposito provvedimento».

17. All'art. 11, comma 1, sostituire le parole «negli indirizzi» con le parole
«nel provvedimento recante gli indirizzi».

18. All'art. 11, dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

2-bis. In mancanza del piano o provvedimento comunale di cui al comma 1 o degli strumenti sostitutivi regionali, possono essere avviate esclusivamente medie strutture di vendita ottenute, nel rispetto delle norme urbanistico-edilizie, ai sensi dell'art. 6, per concentrazione o accorpamento».

19. All'art. 11, sostituire il comma 3 con il seguente:

I Comuni possono inibire o sospendere gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi. di vicinato con un provvedimento che individui per l'intero territorio comunale, o parte di esso, la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) esistenza di aree urbane non idonee all'insediamento commerciale per vincoli o limiti previsti in provvedimenti normativi;

b) esecuzione di programmi comunali di valorizzazione e qualificazione della rete commerciale
diretti alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori;

c) esigenze di tutela di specifiche aree localizzate nei centri storici, o di edifici di interesse storico, archeologico e ambientale.
Nei casi di cui alla lettera b), gli effetti del provvedimento di inibizione o sospensione perdurano per un periodo massimo di due anni, prorogabile per non più di una volta».

20. Dopo l'art. 11, inserire il seguente articolo:

« Art. 11-bis. Parchi commerciali.

1. Ai fini della presente legge si definiscono parchi commerciali le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali la somma delle cui superfici di vendita superi il limite dimensionale massimo delle grandi strutture di vendita, situate in uno spazio unitario ed omogeneo ancorché attraversato da viabilità pubblica, con infrastrutture di parcheggio ed edifici anche distinti, ma comunque collegati alla rete viaria pubblica mediante più accessi diretti ovvero accessi sui quali confluisce l'intero traffico generato dal complesso.

2. Sono qualificate parchi commerciali, altresì, tutte le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi le caratteristiche descritte al comma 1 e ubicate all'interno di zone territoriali compatibili con i piani regolatori comunali.

3. Ogni modificazione relativa ai parchi commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge o di nuova costituzione è regolata dalle norme di cui al presente articolo e secondo le procedure previste per l'apertura delle grandi strutture di vendita.

4. Le istanze di autorizzazione commerciale relative ad attività che vogliano inserirsi all'interno di parchi commerciali sono esaminate attingendo dagli obiettivi di presenza e sviluppo relativi alle grandi strutture di vendita.

5. Con apposito provvedimento, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per l'individuazione dei parchi commerciali, acquisito il parere delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

6. Entro il termine di centoventi giorni dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 5, i Comuni approvano un provvedimento ricognitivo, da comunicare alla Provincia ed alla Regione, volto a verificare l'esistenza o meno di aggregazioni di esercizi commerciali aventi le caratteristiche di parco commerciale».


21. Sostituire l'art. 12, comma 5, lett. c), con il seguente:

c) L'attivazione di politiche di sostegno, consistenti in interventi finanziari o agevolazioni tributarie, per i "centri commerciali naturali", per tali intendendo le sequenze di esercizi ed altre attività di servizio, organizzati in forma consortile o meno, che si affacciano, in prevalenza, su vie o piazze urbane, che abbiano sottoscritto con il Comune un programma unitario di attività promozionali».

22. Sostituire, nella rubrica del Titolo V, le parole «Vendite di liquidazione e di fine stagione», con le parole «Vendite straordinarie».

23. Dopo l'art. 17, inserire il seguente articolo: «Art. 17-bis. Vendite promozionali

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti posti in vendita e per periodi di tempo limitati.

2. Le vendite promozionali dei generi di vestiario e abbigliamento in genere, degli accessori dell'abbigliamento e biancheria intima, delle calzature, pelletteria, articoli di valigeria e da viaggio non possono svolgersi nei periodi delle vendite di fine stagione, nei trenta giorni precedenti tali periodi e comunque nel mese di dicembre».

24. All'art. 18, dopo il comma 8, inserire i seguenti commi:

9. Per i prodotti di cui è reclamizzata la vendita di fine stagione devono

essere indicati:

il prezzo normale di vendita;

lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;

il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o ribasso.

10. Gli "outlet", per tali intendendo quegli esercizi commerciali nei quali un imprenditore rivende professionalmente e per tutto l'anno al consumatore finale merci appartenenti al settore moda, che siano state prodotte almeno dodici mesi prima della vendita stessa o presentino difetti non occulti di produzione, sono tenuti a rispettare la disciplina inerente le vendite straordinarie. Qualora l'esercente intenda pubblicizzare, in periodi diversi da quelli di effettuazione delle vendite straordinarie, l'offerta di merci con l'applicazione di particolari sconti o ribassi, dovrà evidenziare, nella pubblicità, che detti sconti o ribassi sono rapportati al prezzo originario di listino, ovvero a quello originariamente consigliato dal produttore o fornitore, ovvero a quello di mercato. Durante il periodo di effettuazione delle vendite straordinarie, l'esercente ha l'obbligo di indicare, oltre al prezzo finale di vendita al pubblico, lo sconto o il ribasso effettuato rispetto ai prezzi in precedenza praticati nell'esercizio».

25. All'art. 21, sostituire il comma i con il seguente:

1. La Regione promuove la costituzione di appositi centri di assistenza tecnica, istituiti dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, anche insieme ad altri soggetti interessati, in attuazione dell'art. 23 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, allo scopo di favorire le iniziative volte a promuovere nelle imprese della distribuzione, ed in particolare nelle piccole e medie imprese, la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità e di elevarne il livello tecnologico.

Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di assistenza tecnica al fine di facilitare il rapporto con le imprese e di realizzare programmi di attività per la qualificazione della rete distributiva e lo sviluppo di politiche per la promozione commerciale e la tutela dei consumatori. Qualora le amministrazioni pubbliche necessitino di servizi di consulenza ed assistenza relativi al settore del commercio, sono tenute a comunicare preventivamente ai centri di assistenza tecnica le caratteristiche dettagliate del servizio richiesto. Nella valutazione delle offerte avanzate dai soggetti interessati, a parità di condizioni i centri di assistenza tecnica beneficiano del titolo di priorità».

26. All'art. 21, comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente lettera: c-bis) i criteri e le modalità di incentivazione finanziaria dei centri.

27. Sopprimere l'art. 22.

 

 

Articolo precedenteArticolo successivo

Non ci sono commenti