Nomina dei Commissari e dei Revisori Aterp in contrasto con la legislazione regionale

Nomine dirigenziali effettuate dalla Giunta regionale in evidente contrasto con la legislazione

Ancora una volta ci troviamo a dovere segnalare nomine dirigenziali effettuate dalla Giunta regionale in evidente contrasto con la legislazione di riferimento. Nello specifico ci riferiamo alla nomina dei Commissari e dei Revisori Straordinari delle cinque ATERP Provinciali messa in atto con Delibera n ° 298 del 5 Agosto 2013. Mentre la Legge Regionale di riferimento n° 24/2013, all’Art. 3 comma 2 prevede che “il commissario straordinario debba essere scelto tra i dirigenti della Regione Calabria senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale, se non in casi eccezionali e solo qualora, tra i dirigenti interni della Regione, non vi sia il profilo professionale richiesto”, la Giunta di Palazzo Alemanni ha proceduto alle nomine senza emanare alcun bando per verificare se all’interno della Regione vi fossero dirigenti professionalmente idonei a ricoprire tale incarico. Nessuna procedura comparativa è stata avviata circa i requisiti professionali da possedere da parte dei Commissari Straordinari nominati. Inoltre non è stato rispettato quanto previsto dall’art. 25 L.R. 13 maggio 1996 n°7 circa i requisiti da possedere per le nomine attuate. In compenso tale anomala procedura adottata dalla Giunta viene giustificata, nel corpo della delibera, dalla impossibilità di affidare gli incarichi a dirigenti regionali poiché “non coerente né con le esigenze dipartimentali, in relazione alle specifiche mansioni ricoperte nell'ambito delle strutture organizzative ed alle prevedibili conseguenti inefficienze connesse, né con quella di individuare profili professionali idonei”; Sempre la legge regionale stabilisce che il compenso del commissario non può essere superiore al trattamento tabellare dei dirigenti di settore della Giunta regionale e il relativo onere è posto a carico del bilancio dell'ente conseguente all'accorpamento”. Nella delibera in questione vengono poi nominati ben 15 Revisori contabili straordinari (figura nuova e non contemplata nell’ordinamento giuridico italiano); Con una interrogazione al Presidente del Consiglio Regionale abbiamo chiesto spiegazioni circa la valutazione dei requisiti valutati per giustificare queste nomine operate da parte della Giunta e se c’è qualcuno tra i nominati che abbia il requisito richiesto della anzianità di 5 anni nella qualifica dirigenziale; Chiediamo anche come sia stato possibile inquadrare i Commissari nominati come Direttori Generali della Giunta secondo e non Dirigenti di Settore come previsto dall’art 3 comma 2, della L. R. 24/2013. In tutto ciò non vediamo quale riduzione o contenimento dei costi ci sia stato così come prescritto dalla L. R. 24/2013 che impone la riduzione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in coerenza con quanto disposto dal D.L. sulla spending review. Per concludere se, per quanto sopra riportato, si configurano i reati di abuso d’ufficio e danno erariale, quali determinazioni intendono assumere l’Assessore al ramo e la Giunta regionale per ripristinare la legittimità nelle procedure selettive e nelle conseguenti nomine? Demetrio Naccari Carlizzi Consigliere Regionale PD

 

 

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