Proposta di legge sui giovani calabresi

Normativa regionale in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione

Art. 1

(Delega per la riforma del sistema integrato regionale per il diritto alla crescita, all’apprendimento ed al lavoro)

Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi della età evolutiva, delle differenze delle identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia onde garantire a tutti, in coerenza con i principi generali di uguaglianza sanciti dalla Costituzione, uguali opportunità nella affermazione della propria dignità attraverso il lavoro, ai sensi dell’art. 44 dello Statuto della Regione Calabria la Giunta Regionale è delegata ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Testo Unico finalizzato alla raccolta in una unica legge degli interventi legislativi regionali finalizzati allo scopo.

Nello specifico la Giunta è delegata al riordino della normativa vigente ed alla proposizione al Consiglio, nei modi stabiliti dal citato art. 44 dello Statuto, degli interventi legislativi di novazione che si ritengono necessari ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al successivo art. 2.

Art. 2 (Ambito del riordino e principi)

Il Testo Unico disciplina gli interventi che la regione Calabria promuove per lo sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e dell'occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato idoneo a garantire lo sviluppo della persona umana, la qualificazione delle risorse umane regionali, la piena realizzazione della dignità personale e della integrazione sociale attraverso il lavoro ed il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.



Gli interventi oggetto del riordino legislativo si ispirano ai principi di libertà e dignità della persona, di uguaglianza e pari opportunità in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere.

Gli interventi si ispirano ai seguenti obiettivi:

a) Promuovere l’apprendimento in tutto l’arco della vita evolutiva assicurando pari opportunità di raggiungere idonei livelli culturali e di sviluppare capacità e competenze adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;

b) Promuovere il conseguimento di una formazione morale ispirata ai principi di uguaglianza e di legalità e lo sviluppo della coscienza di appartenenza alla comunità regionale, nazionale ed alla civiltà europea;

c) Assicurare il diritto alla istruzione obbligatoria con particolare riguardo alla integrazione delle persone in situazione di handicap, disciplinando gli interventi di competenza atti ad assicurare la qualificazione dei servizi all’infanzia, alla scuola primaria e secondaria di primo grado;

d) Qualificare il sistema educativo regionale di istruzione e formazione articolato nelle scuole di infanzia, nella scuola primaria e secondaria di primo grado, nel sistema dei licei e della istruzione e formazione professionale;

e) Promuovere la formazione Universitaria e post Universitaria favorendo l’apertura degli studenti calabresi alle esperienze più innovative di formazione;

f) Promuovere idonee politiche del lavoro finalizzate a favorire l’incontro tra domanda ed offerta, l’inserimento nel mondo del lavoro in situazione di svantaggio, favorendo iniziative di incontro tra soggetti pubblici e privati per la realizzazione di percorsi di creazione di lavoro;

g) Promuovere l’innovazione e la ricerca come elementi essenziali per il rilancio della competitività della regione.

h) Promuovere l’alternanza scuola-lavoro sotto la responsabilità dell’isitituzione scolastica o formativa e sulla base di convenzioni con imprese singole o associate.

Art. 3

(Criteri generali direttivi del riordino)

Le politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale, della formazione universitaria e del lavoro si attuano attraverso interventi diretti e indiretti. Per interventi diretti si intendono azioni di sostegno, anche di tipo finanziario, in risposta a bisogni riferibili alla domanda individuale; per interventi indiretti si intendono azioni di consolidamento e sviluppo dei sistemi dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e dell'orientamento, della formazione universitaria e del lavoro finalizzate ad assicurare la qualificazione dell'offerta formativa complessiva, la promozione del diritto al lavoro ed in particolare le azioni di indirizzo, coordinamento, regolazione, qualificazione, monitoraggio e valutazione dei sistemi stessi, nelle loro articolazioni pubbliche e private.



L'insieme organico degli interventi delle politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale, della formazione universitaria e del lavoro definite ai sensi e per i fini della presente legge, è volto alla progressiva costruzione di un sistema integrato regionale per il diritto alla crescita, all’apprendimento ed al lavoro.

Per realizzare le finalità della presente legge la Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto dalla Costituzione, determina l’allocazione delle funzioni amministrative al livello di governo più vicino ai cittadini e favorisce gli apporti funzionali di soggetti privati.

Art. 4

(Criteri direttivi per il riordino ed il coordinamento delle politiche di educazione per l’infanzia)

La Regione promuove e coordina interventi educativi unitari rivolti all'infanzia, tesi alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, dell'eguaglianza di opportunità, della valorizzazione della differenza di genere, dell'integrazione delle diverse culture, garantendo il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali.

La Regione, nel promuovere la realizzazione di servizi efficaci in relazione ai bisogni emergenti nel proprio territorio, si ispira alle seguenti finalità:

a) innovazione e sperimentazione;

b) continuità educativa;

c) massima diffusione territoriale degli interventi e raggiungimento della più ampia utenza ed omogenea qualità dell'offerta;

d) organizzazione degli interventi per garantire le pari opportunità e conciliare la vita professionale dei genitori con quella familiare;

e) tutela dei diritti all'educazione dei disabili.

Art. 5

(Criteri direttivi per il riordino ed il coordinamento delle politiche di educazione primaria e secondaria)

Nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, la Regione promuove sul proprio territorio un organico sviluppo, qualitativo e quantitativo, dell'istruzione scolastica.

Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite in particolare attraverso le seguenti funzioni:

a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base di piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);

c) la suddivisione, anche sulla base delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;

d) la determinazione del calendario scolastico;

e) i contributi alle scuole non statali;

f) le iniziative e le attività di promozione relative alle funzioni di cui al presente elenco.

La Regione, al fine di raccordare organicamente le proprie competenze con quelle esercitate dall'amministrazione statale e dagli enti locali nel campo dell'istruzione, sviluppa le azioni di cui al comma 2, osservando il metodo della concertazione interistituzionale e stipulando con i suddetti enti intese operative.

La Regione promuove servizi e interventi volti a rendere effettivo il diritto all'apprendimento e all'istruzione scolastica dei soggetti frequentanti le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali, dall'infanzia fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo.

Le finalità di cui al comma precedente sono perseguite attraverso:

a) il sostegno di tutti i servizi e le iniziative di supporto alla frequenza delle attività scolastiche;

b) l'erogazione di provvidenze economiche prioritariamente destinate ai soggetti appartenenti a famiglie in condizioni svantaggiate;

c) lo sviluppo di azioni di miglioramento della qualità dell'offerta di istruzione e formazione prioritariamente finalizzate alla riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico.

Art. 6

(Criteri direttivi per il riordino ed il coordinamento delle politiche di promozione del diritto allo studio universitario)

In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la Regione interviene per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'eguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

Gli interventi sono destinati agli studenti iscritti, per il conseguimento di un titolo di valore legale, ai corsi di studio delle Università degli studi e degli Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con sede in Calabria.

La Regione assicura il coordinamento dei propri interventi con quelli di competenza delle Università della Calabria.

Gli interventi attuati per le finalità di cui al presente articolo, sono realizzati avendo riguardo sia al momento di ingresso nel sistema universitario regionale , con azioni di informazione e di integrazione culturale, sia agli aspetti logistici e di possibilità di permanenza nelle sedi di studio, attivando appositi servizi logistici e di sostegno finanziario attraverso borse di studio ed altre forme, sia alle prospettive di collocazione professionale con azioni di orientamento al lavoro in rapporto con i centri per l'impiego.

Art. 7

(Criteri direttivi per il riordino ed il coordinamento delle politiche di formazione professionale)

La Regione promuove la formazione professionale in quanto servizio di interesse generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta, favorendo la crescita della cultura professionale ed interviene a sostegno del sistema regionale dei soggetti che promuovono e gestiscono le attività di formazione professionale per realizzare le seguenti finalità:

a) assicurare standard di qualità dell'offerta formativa mediante l'innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione, lo sviluppo e l'innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta;

b) ridurre il dislivello qualitativo e quantitativo fra la domanda e l'offerta di lavoro; assicurare attività di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e riconversione professionale.

La Regione interviene a sostegno della domanda individuale di formazione professionale con misure anche di carattere finanziario.

La Regione promuove la formazione professionale calibrando l’offerta formativa sulla base di un monitoraggio continuo dei fabbisogni formativi emergenti, con particolare attenzione nei confronti sia della governance, imprenditoriale ed amministrativa, sia della crescente complessità socio-economica derivante dall’ampliamento dei mercati, dalla pressione competitiva, dall’innovazione tecnologica e dai nuovi ruoli, sulla tematica delle politiche del lavoro, assegnati alla dimensione pubblica.

Art. 8

(Criteri direttivi per il riordino ed il coordinamento delle politiche del lavoro)

Al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro, la Regione definisce le strategie e individua le proprie politiche in linea con gli orientamenti in materia di occupazione definiti dall'Unione europea.

La Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro delle persone disabili favorendo, attraverso il collocamento mirato, l'incontro tra le esigenze dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori disabili.

La Regione sviluppa e promuove politiche del lavoro per prevenire la disoccupazione, evitare la disoccupazione di lunga durata, agevolare l'inserimento lavorativo, favorendo la stabilità del lavoro la mobilità professionale e le carriere individuali, sostenere il reinserimento nella vita professionale, in particolare di gruppi svantaggiati a rischio di esclusione sociale.

Per il conseguimento del fine di cui al comma 1, la Regione:

a) sostiene azioni positive per le pari opportunità finalizzate all'occupazione femminile;

b) promuove la diffusione della cultura di impresa, con particolare riferimento alla cultura cooperativa, e promuove l'imprenditoria giovanile e femminile favorendo l'avvio di nuove imprese con interventi di agevolazione e di sostegno alla loro creazione anche in forma cooperativa;

c) sostiene politiche contro l'esclusione sociale, al fine di favorire l'inserimento dei disabili e delle categorie svantaggiate;

d) promuove l'inserimento e il reinserimento dei disoccupati di lunga durata.

e) promuove la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, anche con incentivi per l'occupazione.

f) promuove politiche di premialità del lavoro regolare e sostiene il sistema imprenditoriale locale per l’emersione delle attività non regolari

Art. 8 bis

(Criteri direttivi per il riordino ed il coordinamento delle politiche di promozione dell’innovazione e della ricerca)

La Regione, al fine di garantire lo sviluppo sociale ed economico della comunità regionale, promuove una politica dell’innovazione fondata sui processi di interazione tra le imprese, i centri di ricerca, le università e la società civile, per attuare un trasferimento di conoscenze con un più attivo e fattivo collegamento tra tutti i soggetti interessati.

In particolar modo la Regione intende finalizzare la sua politica regionale in materia di innovazione e ricerca:

a) attuando principi di concertazione e collaborazione;

b) attuando principi di sussidiarietà tesa al perseguimento di una efficace logica sistemica per favorire la collaborazione tra i diversi soggetti interessati al trasferimento di conoscenze e competenze innovative, l’uso sinergico delle risorse, la valorizzazione del potenziale di ricerca e sviluppo diffuso in Regione, il perseguimento di obiettivi di complementarietà e di specializzazione;

c) qualificando gli interventi di politica industriale a favore dell’innovazione delle imprese secondo principi di selettività e qualità;

d) promuovendo realtà imprenditoriali innovative e favorendo l’integrazione sistemica;

e) adeguando, sulla base dell’esperienza maturata in questi anni, gli interventi settoriali nei campi dell’agricoltura, della logistica, del welfare;

f) sostenendo la realizzazione di parchi tecnologici da realizzare assieme a tutti gli altri soggetti interessati, con particolare riguardo alle imprese;

g) sostenendo la ricerca, la formazione e l’inserimento di risorse umane di alto livello, la promozione della cultura dell’innovazione, valorizzando il capitale umano presente in regione come fattore strategico per l’affermazione di un elevato tasso di innovazione;

h) sostenendo la promozione della collaborazione internazionale, per favorire l’inserimento del sistema produttivo regionale in uno spazio internazionale aperto alla diffusione delle tecnologie e delle conoscenze.

Art. 9

(Criteri direttivi per il riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative)

La Regione svolge le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e attuazione di politiche di intervento che attengono ad esigenze di carattere unitario su base regionale ed esprime i motivati pareri previsti dalle leggi vigenti.

La Regione esercita funzioni di impulso e regolazione nei confronti del sistema allargato dell'offerta integrata tra istruzione, educazione, formazione; la Regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, ne definisce gli ambiti territoriali di riferimento, i requisiti di accesso, gli standard qualitativi, le linee guida di valutazione e di certificazione degli esiti e dei risultati; con riferimento al sistema di istruzione, la Regione definisce, altresì, gli indirizzi per la programmazione della rete scolastica e il calendario scolastico.

Le Province sono titolari delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale.

Le Province sono titolari delle funzioni di programmazione e coordinamento intermedio per le iniziative concernenti il diritto allo studio scolastico e per le azioni di sviluppo del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, nonché del sistema di istruzione con particolare riferimento alla formulazione dei piani provinciali di organizzazione della rete scolastica.

Alle Province sono attribuite tutte le funzioni in materia di mercato del lavoro e di politiche del lavoro non espressamente riservate alla Regione.

Le Province garantiscono l'integrazione delle funzioni in materia di politiche del lavoro e di collocamento con quelle relative alla formazione professionale e all'istruzione.

I Comuni sono titolari delle funzioni in materia di servizi educativi per la prima infanzia, educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, in materia di destinazione ed erogazione di contributi alle scuole non statali e di provvidenze del diritto allo studio scolastico, unitamente alla gestione dei relativi servizi scolastici.

Art. 10

(Criteri direttivi per il riordino dell’esercizio delle funzioni di programmazione)

Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento strategico le linee emergenti nella programmazione di lungo periodo effettuata dal programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di programmazione economica e finanziaria, in coerenza con quanto previsto dalla norme in materia di programmazione regionale.

Le politiche di intervento si conformano ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza rivolti al sistema delle autonomie locali, espressi dalla Costituzione, ed al principio di sussidiarietà rivolto all'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

La programmazione generale degli interventi integrati e intersettoriali viene espressa attraverso un Piano di indirizzo generale integrato a durata quinquennale, in raccordo temporale con il PRS, salvo diversi vincoli temporali di derivazione comunitaria, approvato dal Consiglio regionale. Eventuali aggiornamenti annuali del Piano sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale.

Il Piano di indirizzo generale integrato definisce:

a) gli obiettivi, le priorità degli interventi e gli ambiti territoriali di riferimento;

b) le tipologie, i contenuti ed i destinatari degli interventi;

c) le strategie e le politiche di intervento;

d) le modalità di individuazione dei requisiti di merito e di reddito;

e) i criteri per la contribuzione finanziaria dei destinatari degli interventi;

f) le entità dei benefici;

g) le procedure di individuazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione operativa degli interventi e le indicazioni generali di raccordo operativo con gli stessi;

h) l'individuazione delle misure finanziarie di sostegno ai soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione operativa degli interventi ed i criteri per la loro ripartizione fra gli stessi;

i) gli strumenti di valutazione, i criteri e le modalità per le verifiche di efficienza ed efficacia del sistema;

j) la definizione degli indicatori per il monitoraggio degli interventi;

 

 

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